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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine per la emanazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 27
dicembre 1952, n. 3596, di nuove norme tributarie sulla pubblicita',
e' fissato al 30 giugno 1954.
Restano ferme le funzioni e la composizione della Commissione
parlamentare di cui all'art. 7 della legge suddetta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI -
GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO