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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'anno accademico 1955-56, sono istituiti, presso le
Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, ottantacinque
nuovi posti di professore di ruolo.
Alla ripartizione dei posti predetti tra le singole Facolta' sara'
provveduto, in relazione alle esigenze delle Facolta' stesse, con
decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del
Ministro per la pubblica istruzione.