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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente
legge possono essere promossi ai gradi sesto, settimo ed ottavo dei
ruoli di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte
dirette e di quella delle tasse e delle imposte indirette sugli
affari impiegati in piu' del numero stabilito per ciascun grado,
purche' si lascino altrettanti posti vacanti nei corrispondenti gradi
dei ruoli di gruppo A delle stesse Amministrazioni.
Le promozioni in soprannumero possono aver luogo solo entro il
limite indicato nel successivo art. 2.
I posti conferiti in soprannumero saranno riassorbiti con le
vacanze che si formeranno, nei suddetti gradi dei cennati ruoli di
gruppo B, dalla data di cessazione di efficacia della presente legge.