Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 966, e' aggiunto il
seguente comma:
"Ai soli effetti giuridici la promozione di tutti i concorrenti di
cui sia accertata la idoneita', e che abbiano i requisiti prescritti
dall'articolo precedente, avra' la decorrenza 1 gennaio 1951".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - MATTARELLA -
GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO