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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti Accordi internazionali:
a) Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la
protezione della proprieta' industriale, riveduta a Bruxelles il 14
dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre
1925 ed a Londra il 2 giugno 1934;
b) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la
registrazione internazionale dei inarchi di fabbrica o di commercio,
riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno
1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934.