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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 3.600.000.000 per provvedere alla
riparazione dei danni subiti dalle linee, da fabbricati, dagli
impianti e dal materiale d'esercizio delle ferrovie dello Stato, in
dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1951.
E' altresi' autorizzata la spesa di 50.000.000 di lire per
provvedere alla riparazione dei danni subiti, in conseguenza delle
stesse calamita', dai fabbricati della "Gestione delle case
economiche per i ferrovieri".