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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle operazioni che la Sezione per il credito alle medie e piccole
industrie della Banca nazionale del lavoro, le gestioni speciali per
il credito alle medie e piccole industrie presso le Sezioni di
credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia
effettuano secondo le norme del decreto legislativo 15 dicembre 1947,
n. 1419, si applica il disposto dell'art. 5 della legge 22 giugno
1950, n. 445, che fissa a 50 milioni il limite massimo complessivo di
credito per ogni singola impresa.
Tale disposto, ferme restando le norme eventualmente piu'
favorevoli di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, si applica anche
alle operazioni che vengono effettuate dal Credito industriale sardo.