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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1952,
n. 3100, i direttori di scuole tecniche di qualsiasi indirizzo, di
scuole professionali femminili e di scuole di avviamento
professionale sono considerati come appartenenti ad un unico ruolo,
in analogia a quanto previsto per i presidi di liceo classico, di
liceo scientifico e di istituto magistrale.
In relazione al numero globale dei posti risultanti dagli organici
dei detti tipi di scuole, si procede ad un unico scrutinio per la
determinazione dei promovibili al grado 6°, i quali sono promossi
nell'ordine risultante dallo scrutinio stesso indipendentemente dal
tipo di scuola di cui sono titolari.