Legge Ordinaria n. 144 del 08/04/1954 (Pubblicata nella G.U. del 6 maggio 1954)
Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  mutui con contributo erariale da contrarsi con la Cassa depositi
e  prestiti  dagli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari  sono
garantiti dallo Stato.
  La  concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma
precedente. I relativi decreti del Ministero dei lavori pubblici sono
comunicati al Ministero del tesoro.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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