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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I mutui con contributo erariale da contrarsi con la Cassa depositi
e prestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari sono
garantiti dallo Stato.
La concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma
precedente. I relativi decreti del Ministero dei lavori pubblici sono
comunicati al Ministero del tesoro.