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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il terzo comma dell'art. 31 del testo unico della legge
sull'emigrazione e' sostituito dal seguente:
"Il vettore che non sia soddisfatto del nolo determinato dalla
Direzione generale della emigrazione ha facolta' di ricorrere ad una
Commissione speciale cosi' costituita di volta in volta: presidente,
un presidente di sezione della Corte di cassazione, designato dal
Primo presidente della Corte medesima; membri: un esperto in materia
di emigrazione, non appartenente alla Amministrazione dello Stato,
scelto dal Primo presidente della Corte di cassazione entro una terna
di nomi proposta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
un componente del Consiglio superiore della marina mercantile che
non sia rappresentante degli armatori, designate dal Presidente del
Consiglio stesso. Due funzionari di grado non inferiore al 6°, uno
della Direzione generale dell'emigrazione ed uno del Ministero della
marina mercantile interverranno nella Commissione come esperti senza
diritto di voto. Fungeranno la segretari un funzionario del Ministero
della marina mercantile ed uno della Direzione generale
dell'emigrazione di grado non superiore al 9°".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO -
GAVA - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO