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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La seconda aggiunta temporanea all'assegno di superinvalidita',
prevista in lire 60.000 per i grandi invalidi di guerra ascritti alla
lettera B della tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,
e' elevata a lire 100.000 annue.