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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le opere per la costruzione dell'aeroporto in localita'
Genova-Sestri e quelle per la sistemazione dell'attigua zona ai fini
delle esigenze della navigazione aerea, contemplate nel progetto di
massima in data 1 febbraio 1951, approvato dall'assemblea del
Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 10 maggio
1951, e che sostituisce ad ogni effetto il progetto previsto
dall'art. 1 del decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803, convertito
nella legge 5 gennaio 1939, n. 368, sono dichiarate opere di pubblica
utilita';
L'aeroporto di Genova-Sestri fara' parte del demanio dello Stato.