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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' assegnato un nuovo termine, a decorrere dal 6 novembre 1947 e
fino al 6 novembre 1956 per il godimento del privilegio fiscale di
cui all'art. 15 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1814.
Resta escluso il rimborso delle tasse e delle imposte eventualmente
percette.