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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta al limite di impegno di lire 1.500.000.000 disposto
dalla legge 1 dicembre 1953, n. 901, per l'esercizio finanziario
1953-54, e' fissato, per lo stesso esercizio, l'ulteriore limite di
impegno di lire 1.500.000.000 entro il quale il Ministero dei lavori
pubblici e' autorizzato a concedere, nell'esercizio medesimo, ai
sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare
ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi
in annualita' agli enti e societa', previsti dalle citate
disposizioni, che costruiscono case popolari.