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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 21 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520,
convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il fondo di
riserva per le spese impreviste dell'Azienda autonoma delle poste e
dei telegrafi, e' sostituito dal seguente:
"E' istituito un fondo di riserva per le spese impreviste
dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, formato da
assegnazioni annue dell'uno per cento sui prodotti lordi
dell'esercizio e destinato a somministrare le somme necessarie per
imprevisti ed urgenti bisogni di servizio. Sul fondo stesso possono
farsi, eccezionalmente, prelevazioni anche per la sistemazione del
bilancio qualora, in dipendenza della realizzazione di introiti in
misura inferiore alle previsioni, la gestione venga a risultare in
disavanzo. Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto
corrente al Tesoro.
Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto la somma di
lire 800.000.000, salvo a ristabilirle, in tutto o in parte,
allorche' le somme accumulate siano divenute inferiori alla cifra
predetta.
Le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese
impreviste e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio, o
ad un capitolo nuovo, sono fatte con decreti del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro. I
decreti suddetti sono comunicati al Parlamento, insieme col conto
consuntivo.
Delle somme fornite nell'anno, il fondo sara' reintegrato con
appositi stanziamenti nei bilanci degli esercizi finanziari
successivi".