Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le tabelle dell'indennita' di funzione e dell'assegno perequativo
di cui all'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, sono
sostituite, a decorrere dal 1 luglio 1951, da quelle allegate alla
presente legge.
A decorrere dalla stessa data e' aumentata di lire 900 mensili
lorde l'indennita' di studio spettante al personale insegnante di
grado 8° di gruppo B ed al personale di ruolo ispettivo, direttivo ed
insegnante delle scuole elementari.
Con effetto dal 1 luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo
comma dell'art. 1 e l'art. 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212.