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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878,
concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, con
le seguenti modificazioni:
L'ultimo comma dell'art. 1 e' soppresso.
All'art. 2 e' aggiunto il seguente comma:
"L'art. 2 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e' soppresso".
Nella tabella A, voce D), punto 1, sono soppresse le parole-:
"lubrificanti e degli".
Nella tabella B, voce F), dopo il punto 6, e' aggiunto:
"7 - destinati al consumo per il collaudo dei motori marini, nei
quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria".
Nella colonna "Aliquota per quintale (lire)" in corrispondenza del
punto 7 e' aggiunta la cifra "2.000".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1954
EINAUDI
FANFANI - ZOLI - VANONI
- DE PIETRO - GAVA -
MEDICI - ALDISIO -
DELL'AMORE - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO