Legge Ordinaria n. 202 del 16/04/1954 (Pubblicata nella G.U. del 21 maggio 1954 e rettifica 12/06/1954)
Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  testo  dell'art. 412 del Codice della navigazione e' sostituito
dal seguente:
  Art.  412 (Responsabilita' del vettore pel bagaglio). - "Il vettore
e'  responsabile,  entro  il  limite  massimo  di lire dodicimila per
chilogramma  o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di
valore,  della  perdita e delle avarie del bagaglio, che gli e' stato
consegnato  chiuso,  se  non  prova  che  la perdita o le avarie sono
derivate da causa a lui non imputabile.
  La  perdita  o  le avarie devono essere fatte constatare, a pena di
decadenza,  al  momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di
avarie  apparenti,  ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o
di avarie non apparenti.
  Per  i  bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non
e'  responsabile  della  perdita  o  delle  avarie,  se non quando il
passeggero  provi  che  le  stesse  sono  state  determinate da causa
imputabile al vettore".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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