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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il testo dell'art. 412 del Codice della navigazione e' sostituito
dal seguente:
Art. 412 (Responsabilita' del vettore pel bagaglio). - "Il vettore
e' responsabile, entro il limite massimo di lire dodicimila per
chilogramma o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di
valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli e' stato
consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono
derivate da causa a lui non imputabile.
La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di
decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di
avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o
di avarie non apparenti.
Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non
e' responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il
passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa
imputabile al vettore".