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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di
lire 251.800.000 a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di
guerra ad integrazione del bilancio dell'esercizio finanziario
1949-50 e di un contributo straordinario di lire 1.655.000.000 a
favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad
integrazione dei bilanci degli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.