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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 175.000.000
(centosettantacinquemilioni) per provvedere alla riparazione dei
danni subiti dalle linee, dai fabbricati, dagli impianti fissi delle
ferrovie dello Stato, a seguito delle alluvioni dell'autunno 1953.