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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 66 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' sostituito dal
seguente:
"Le costruzioni navali di cui al presente capo devono essere
iniziate, a pena di decadenza dei benefici, entro quattro mesi dalla
data di notifica del provvedimento di ammissione ai benefici stessi e
devono entrare in esercizio entro 32 mesi dalla data di inizio dei
lavori.
Ove l'inizio della costruzione o l'entrata in esercizio non avvenga
nei termini sopra indicati, il Ministro per la marina mercantile ha
facolta' di prorogare i termini stessi qualora sia provato dagli
interessati, con elementi e documenti certi, che il ritardo non e' ad
essi imputabile".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo ai chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - TAMBRONI -
GAVA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO