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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e' aumentato di tre posti di maggiore e di otto posti di
capitano ed e', corrispondentemente, ridotto di quindici posti di
subalterno.
Nella prima attuazione della presente legge i tre posti di maggiore
e gli otto posti di capitano di cui sopra saranno coperti dagli
ufficiali reclutati secondo l'art. 3 e seguenti.