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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da
postumi di poliomielite anteriore acuta prevista dall'art. 1 della
legge 10 giugno 1940, n. 932, viene estesa agli infermi poveri
recuperabili affetti da paralisi spastiche infantili (discinetici) e
ai lussati congeniti dell'anca, limitatamente, questi ultimi, ai
bambini nella prima e seconda infanzia.
Alla spesa annua prevista in lire 500 milioni sara' provveduto a
partire dall'esercizio 1954-55.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio
decreto gli opportuni stanziamenti di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 1951
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il
Guardasigilli: DE PIETRO