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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di cui all'art. 1 del decreto legislativo 6 dicembre
1946, n. 429, recante norme sul ripristino delle campane requisite
per esigenze belliche o distrutte o asportate per fatti di guerra, e'
elevato ad anni otto.
Corrispondentemente, e' elevato ad otto il numero degli esercizi
finanziari indicato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo per
il riparto della spesa relativa all'espletamento del programma.