Legge Ordinaria n. 228 del 15/05/1954 (Pubblicata nella G.U. del 29 maggio 1954)
Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  enti  Regione,  anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1
gennaio  1953,  le  Province,  i  Comuni e gli Enti di beneficenza, a
decorrere  dalla  entrata in vigore della presente legge, sono esenti
dal  pagamento  dei  diritti  e  compensi di cui alla legge 17 luglio
1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 maggio 1954

                               EINAUDI

                                                        SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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