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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1
gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a
decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti
dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio
1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO