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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La riassunzione dei medici, chirurghi e veterinari, dispensati dal
servizio o licenziati per motivi politici, prevista dal regio
decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e la ricostruzione della loro
carriera a mente del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre
1944, n. 301, e' ammessa anche nei casi in cui il sanitario vincitore
di un concorso possa dimostrare che fu dichiarato decaduto dallo
stesso e non fu nominato nel posto esclusivamente per cattiva
condotta politica o comportamento contrario al regime fascista. La
domanda di riammissione in servizio dovra' essere presentata entro
sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Tale riammissione dovra' avvenire entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di cui al comma precedente.