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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo ed il secondo comma dell'art. 119 del Codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono
modificati come segue:
"Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di
mare i cittadini italiani di eta' non inferiore ai quindici anni e
non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna
categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'eta' non deve
superare i trentacinque anni.
I minori di anni quindici, ma non minori di anni dieci, possono
essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione
marinara".