Legge Ordinaria n. 233 del 15/05/1954 (Pubblicata nella G.U. del 1 giugno 1954)
Modificazioni all'art. 119 del Codice della navigazione e all'art. 242 del relativo regolamento di esecuzione. (Età minima di ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  ed  il  secondo  comma  dell'art.  119  del Codice della
navigazione,  approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono
modificati come segue:
  "Possono  conseguire  l'iscrizione  nelle  matricole della gente di
mare  i  cittadini  italiani di eta' non inferiore ai quindici anni e
non  superiore  ai  venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna
categoria  stabiliti  dal  regolamento.  Per i medici l'eta' non deve
superare i trentacinque anni.
  I  minori  di  anni  quindici, ma non minori di anni dieci, possono
essere  iscritti  quando  siano  allievi  di  istituti  di educazione
marinara".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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