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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall'art. 3 del
decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13
febbraio 1952, n. 50, e' elevato da lire 5.000.000.000 a lire
5.350.000.000.
Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del
decreto-legge di cui al comma precedente viene elevato da lire
1.500.000.000 a lire 2.000.000.000.
Lo stanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 7-bis dello
stesso decreto-legge e' aumentato da lire 750.000.000 a lire
900.000.000.