Legge Ordinaria n. 234 del 15/05/1954 (Pubblicata nella G.U. del 1 giugno 1954)
Disposizioni integrative e modificative della legge 13 febbraio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commerciali e artigiane, colpite da pubbliche calamità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Fondo  delle anticipazioni dello Stato previsto dall'art. 3 del
decreto-legge  15  dicembre  1951, n. 1334, modificato dalla legge 13
febbraio  1952,  n.  50,  e'  elevato  da  lire  5.000.000.000 a lire
5.350.000.000.
  Il  limite  di  spesa  di  cui  all'ultimo  comma  dell'art.  5 del
decreto-legge  di  cui  al  comma  precedente  viene  elevato da lire
1.500.000.000 a lire 2.000.000.000.
  Lo  stanziamento  di cui all'ultimo comma dell'articolo 7-bis dello
stesso   decreto-legge  e'  aumentato  da  lire  750.000.000  a  lire
900.000.000.
 

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