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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La spesa per l'espletamento del servizio di diramazione di notizie
e di comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, di
trasmissione diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed
estere (servizio interno) e quella relativa al servizio di
trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero, sono stabilite a
decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 nelle rispettive somme
annue di lire 80 milioni e di lire 10 milioni.