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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, numero 1061, quale risulta
per effetto della legge di ratifica 21 agosto 1950, n. 786, e'
modificato come segue:
"Gli insegnanti di materie tecniche (industriali o agrarie),
inquadrati ai sensi dei precedenti articoli conservano la direzione
delle scuole derivanti dalla trasformazione di corsi e sono
inquadrati, previo esame colloquio tendente soprattutto ad accertare
le loro capacita' di direzione della scuola, nel ruolo dei direttori
delle scuole secondarie di avviamento professionale, in relazione
alla complessiva anzianita' di servizio prestato nel ruolo degli
insegnanti dei corsi di avviamento professionale, come se avessero
percorso tutta la carriera, con deduzione di undici anni, nel ruolo
dei direttori delle scuole".