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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'art. 34 - sub 78/a - comma primo, del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 2841, si aggiunge:
"... o l'istituto mutualistico o assicurativo di diritto pubblico
dal quale l'infermo risulti aver titolo all'assistenza".