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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'inosservanza degli articoli 213 e 214 del testa unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e applicabile l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni lavoratore
cui si riferisce la contravvenzione.