Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme di cui al decreto del Dittatore Garibaldi in data 9 giugno
1860, n. 24, ed all'art. 1 della legge 2 aprile 1865, n. 2226,
cessano di avere vigore dal 1 luglio 1953. Da detta data le Opere
pie, le Fidecommissarie e gli altri Istituti indicati nei cennati
provvedimenti recuperano la libera disposizione delle loro entrate.