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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza richiamati o trattenuti, che siano stati impiegati
in servizio d'istituto senza soluzione di continuita' da data
anteriore al 16 settembre 1915, e' dovuta la paga nella misura
prevista per i pari grado raffermati con anzianita' di servizio
uguale a quella da essi maturata al 15 settembre 1945.
Nei limiti di quanto disposto dal precedente comma sono convalidati
i pagamenti effettuati dal 16 settembre 1945, a titolo di paga, ai
militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza richiamati o trattenuti.
L'onere di lire 30.600.000 derivante dall'attuazione della presente
legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sara' fronteggiato
per lire 25.000.000 con i visione della spesa del Ministero della
difesa per l'esercizio suddetto per lire 5.600.000 con i fondi
stanziati sul capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa
del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data, a Roma, addi' 15 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI -
TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO