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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le pensioni dirette e di riversibilita' e gli assegni graziali
vitalizi, temporanei anche se rinnovabili, liquidati o da liquidarsi
a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le
norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o
maggiorate dall'ex stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le
norme dello stesso stato libero, sono aumentate in ragione del 50 per
cento con decorrenza dal 1 gennaio 1953.