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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge,
Art. 1.
In attesa che venga stabilito l'ordinamento finanziario della Valle
d'Aosta, previsto dai terzo comma dell'art. 50 dello Statuto speciale
adottato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e'
autorizzata la concessione a detta Regione di un acconto di lire 500
milioni per ciascuno degli anni 1951, 1952 e 1953 sulle quote di
proventi erariali che, per tali anni, saranno attribuite alla Regione
medesima.