Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad affidare negli Uffici
del registro di maggiore importanza, i servizi di cui al successivo
art. 2, ad appositi funzionari denominati cassieri, entro i limiti
del ruolo organico, che, ai termini dell'art. 4, e' per tali
funzionari istituite.
I cassieri sono agenti contabili dell'Amministrazione finanziaria e
sono soggetti alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato.