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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura della paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi
finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, e allievi agenti
di custodia e' stabilita in lire 110 dal 1 luglio 1951.