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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai sottoindicati personali civili di ruolo e non di ruolo
dell'Amministrazione militare, che effettuino le ordinarie
prestazioni di servizio durante le ore serali e notturne, compete
un'indennita' nella misura oraria indicata nel successivo art. 2, non
cumulabile con i compensi normali ed eccezionali previsti dagli
articoli 2 e 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946,
n. 19, e fatto comunque salvo il trattamento piu' favorevole:
a) personale dell'Esercito addetto a lavorazioni a ciclo
continuo;
b) personale degli aiutanti capotecnici della Marina addetto al
servizio radiotelegrafico alle dipendenze dello Stato Maggiore;
c) personale subalterno della Marina addetto al servizio dei fari
e dei segnalamenti marittimi;
d) personale dell'Aeronautica appartenente alle categorie dei
geofisici, assistenti di aerologia, cartografi, direttori di
aeroporti civili, marconisti, telegrafisti-telescriventisti,
centralinisti-telefonisti, assistenti di meteorologia, assistenti dei
collegamenti, ingegneri dei collegamenti, tecnici di meteorologia;
e) personale dell'Aeronautica appartenente a categorie diverse da
quelle indicate nella precedente lettera d), qualora sia addetto ai
servizi delle telecomunicazioni, della assistenza al volo e della
direzione degli aeroporti.