Legge Ordinaria n. 291 del 25/05/1954 (Pubblicata nella G.U. del 19 giugno 1954)
Temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  consentita  la  temporanea,  importazione di cacao in grani non
torrefatto per la integrale estrazione del burro contenuto.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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