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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli impiegati e agli uscieri di ruolo dell'Amministrazione degli
archivi notarili; cessati dal servizio a partire dal 1 maggio 1946 o
in data successiva, sono riconosciuti, ai fini della determinazione
dell'indennita' di buonuscita concessa dall'Opera di previdenza per
il personale civile e militare dello Stato, incorporata
nell'E.N.P.A.S., i servizi resi, nelle qualita' predette,
anteriormente al 1 maggio 1940:
a) per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal
1 gennaio 1953;
b) per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1
maggio 1946 al 31 dicembre 1952.