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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni
all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli, e'
convertito in legge con la seguente modificazione:
All'art. 12 e' sostituito il seguente:
"Sono abrogati l'art. 7 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n.
1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388,
e l'art. 17 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito
nella legge 16 giugno 1950, n. 331".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1954
EINAUDI
FANFANI - ZOLI - VANONI
- GAVA - MEDICI -
ALDISIO - DELL'AMORE
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO