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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Ente nazionale per la protezione degli animali, istituito con la
legge 11 aprile 1938, n. 612, con sede in Roma, ha per scopo di
provvedere alla protezione degli animali e di svolgere efficace
propaganda di sana zoofilia.
Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e
provvede al conseguimento dei suoi fini:
a) vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti
generali e locali relativi alla protezione degli animali, ivi
compresi quelli concernenti l'esercizio della caccia e della pesca;
b) assumendo, per la divulgazione dei principi di sana zoofilia,
tutte quelle iniziative che siano compatibili con le funzioni proprie
dell'Ente e che non interferiscano nella sfera di attivita' di altri
enti od uffici;
c) promuovendo il perfezionamento degli ordinamenti legislativi e
regolamentari attinenti alla protezione degli animali;
d) collaborando con le autorita' centrali e locali nella
soluzione dei problemi che abbiano riflesso nel campo della
protezione degli animali;
e) curando l'istituzione di locali per l'assistenza ed il
ricovero di animali domestici.
L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che
ne approva i bilanci ed i conti consuntivi, di concerto con quello
del tesoro.