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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la
Venezia Giulia e Zara, con sede in Trieste, e i loro superstiti,
attualmente fruenti di rendite vitalizie derivanti da polizze di
assicurazione emesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in
conformita' a quanto stabilito nell'art. 5 del regio decreto-legge 15
marzo 1934, n. 502, convertito, con modificazioni, nella legge 20
luglio 1934, n. 1499, sono trasferiti nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ed
ammessi a fruire delle relative prestazioni, a decorrere dal 1
gennaio -1953.