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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alla tariffa generale allegato A alla legge tributaria sulle
assicurazioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281,
sono aggiunte le seguenti voci:
1) assicurazioni a garanzia della solvibilita' del debitore;
imposta proporzionale per ogni 100 lire, comprensiva di ogni
addizionale: lire 2;
2) assicurazioni di cauzioni e contro i danni derivanti da atti
di infedelta' dei prestatori d'opera; imposta proporzionale per ogni
100 lire comprensiva di ogni addizionale: lire 5.
La imposta deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun
pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 16 e 17
della legge.