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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere
stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale di
assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di
finanza, cui fu conferita personalita' giuridica con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, e' equiparato
alle Amministrazioni dello Stato.
Agli effetti delle imposte dirette l'equiparazione suddetta
riguarda esclusivamente i redditi dell'Ente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI -
VANONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO