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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza
richiamati durante la guerra 1940-45 e mantenuti ininterrottamente in
servizio dopo la cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente
mantenuti in servizio fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 3 del
decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450.