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La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fra il terzo ed il quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, e' inserito il seguente
comma:
"Lo stesso trattamento viene fatto alla vedova, ed ai figli
minori degli agenti destituiti senza esplicita dichiarazione della
perdita, del diritto a pensione".