Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 2 della legge 1 agosto 1949, n. 770, e' modificato come
segue:
"Le funzioni di archivista presso le Rappresentanze diplomatiche e
gli Uffici consolari di 1° categoria sono esercitate dal personale di
ruolo d'ordine del Ministero degli affari esteri che abbia prestato
servizio presso le Amministrazioni dello Stato anche in qualita' di
impiegato non di ruolo per un periodo non inferiore a cinque anni,
dei quali almeno due nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione degli
affari esteri".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - PICCIONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli DE PIETRO