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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche
d'origine e delle denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi
di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1 febbraio
1952.